Era il gennaio 2013 quando, con la sentenza Torreggiani, la Corte di Strasburgo condannava all’unanimità l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europa dei diritti umani. I ricorrenti, sette persone detenute nelle carceri di Busto Arsizio e Piacenza, erano stati vittime di trattamenti inumani e degradanti perché reclusi in celle triple con meno di quattro metri quadrati a disposizione a testa.
In quell’occasione, i giudici precisarono che la grave mancanza di spazio sperimentata dai ricorrenti per periodi variabili dai quattordici ai cinquantaquattro mesi costituiva di per sé trattamento inumano e degradante, aggravato ulteriormente da altri trattamenti denunciati. Si parlava della mancanza di acqua calda per lunghi periodi – ammessa dal Governo in entrambi gli istituti – e di illuminazione e ventilazione insufficienti nelle celle del carcere di Piacenza, che avevano provocato – si leggeva – un’ulteriore sofferenza ingiustificata.
Come sottolineato nella pronuncia, infatti, la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Anzi in taluni casi, la persona incarcerata può aver bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l’articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato a uno stato di sconforto né a una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente. Parole che sembrano scontate e che, tuttavia, vengono anche oggi quotidianamente smentite dai fatti e dalle condizioni vergognose – ancor più gravi in tempi di pandemia – degli istituti di pena italiani.
La sentenza Torreggiani fu definita dalla stessa Corte di Strasburgo una sentenza pilota, non solo perché fu applicata ad analoghi reclami pendenti e aventi a oggetto questioni di sovraffollamento carcerario, ma soprattutto perché essa, prescindendo dai casi di specie, affrontava il disfunzionamento strutturale dell’intero sistema penitenziario italiano. Intervenne, infatti, in un momento in cui la popolazione detenuta aveva raggiunto livelli senza precedenti nella storia repubblicana, superando le 68mila unità e causando la dichiarazione di stato d’emergenza nazionale.
In seguito alla sentenza, furono avviati svariati interventi per decongestionare gli istituti che comportarono un calo significativo della popolazione detenuta – che raggiunse le 52mila unità in pochi anni –, in controtendenza rispetto al trend di una stagione caratterizzata dalla costante crescita dal 1970 al 2010 circa. Si era trattato di anni in cui neppure i provvedimenti di clemenza erano stati in grado di contenere i numeri della detenzione, che avevano raggiunto livelli addirittura superiori a quelli registrati al momento della condanna.
Tale vicenda ci dimostra innanzitutto che non è la prima volta che si tenta di decongestionare le carceri, così come è avvenuto – o, per meglio dire, sarebbe dovuto avvenire – durante l’emergenza sanitaria in corso: un’idea che ha fatto storcere il naso all’opinione pubblica e ai populisti, che hanno negato l’esistenza della necessità di tutelare il diritto alla salute delle persone recluse con provvedimenti realmente incisivi. In secondo luogo, ci ricorda che nel nostro ordinamento esistono specifici strumenti per svuotare gli istituti, agendo in particolare su chi sconta pene brevi o su chi è detenuto in attesa di giudizio – strumento di cui si abusa al di là dei limiti di legge – e che, quindi, il tutto si risolve nella volontà, soprattutto politica, di farne ricorso.
La stagione di riforme non incise sul solo tasso di sovraffollamento, ma su tutti gli indicatori utilizzati per registrare lo stato di crisi del sistema penitenziario: basti pensare al numero di suicidi, al numero di detenuti in custodia cautelare, al numero di persone recluse in esecuzione di una pena breve o al numero di stranieri. Eppure, dopo una breve fase caratterizzata da un trend al ribasso, si registrò fin da subito una tendenza alla crescita che avrebbe visto il suo culmine nel 2020 se non fosse stata in parte, e non con poche difficoltà, frenata dalla pandemia in corso.
L’aumento della popolazione detenuta, però, non corrisponde a un aumento delle condotte delittuose – in diminuzione negli ultimi anni – bensì a un cambiamento del clima sociale e politico nel nostro Paese, che ha portato alla criminalizzazione di numerose condotte prima considerate meri illeciti amministrativi e all’inasprimento delle pene anche per reati bagatellari. In particolare, la proliferazione di leggi penali è stata una risposta alla richiesta incessante di sicurezza dell’opinione pubblica, cui si risponde con repressione anziché con adeguate politiche sociali che prevengano i crimini. Basti pensare ai Decreti Sicurezza, alla riforma della legge sulla legittima difesa o alla disciplina sulle droghe, rei di aver trasformato l’idea di pena in punizione e afflizione che, invece, nulla hanno a che vedere con il fine rieducativo sancito dalla nostra Costituzione.
Ultima espressione di tale ideologia repressiva è la proposta di legge n. 1754 – iniziativa di otto senatori del MoVimento 5 Stelle – attualmente al vaglio della Commissione Giustizia, che prevede la trasformazione degli educatori in agenti di polizia penitenziaria. Rendere i funzionari giuridico-pedagogici dei tecnici specializzati della polizia penitenziaria significa, però, intaccare il necessario equilibrio tra istanze di risocializzazione ed esigenze di sicurezza alla base dell’esecuzione penale.
La riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975 aveva espressamente previsto una diversificazione delle figure professionali, che non fossero tutte incardinate nelle logiche gerarchiche e custodiali della polizia. Allora, si precisò che le diverse professioni dovessero essere considerate in maniera paritaria: promessa in parte mancata, considerato che gli educatori e i direttori sono poi stati sottovalutati da un punto di vista economico, sociale e culturale. Le giustissime rivendicazioni della categoria, che vive condizioni di forte disagio, non vanno però soddisfatte regredendo verso modelli di pena meramente contenitivi e custodiali. Basti pensare che il corpo di polizia penitenziaria conta 35mila unità, quello dei funzionari circa mille: è altissimo il rischio di incorporazione e subordinazione delle istanze costituzionali di risocializzazione a quelle di sicurezza.
Espressione della stessa concezione di pena meramente contenitiva era la proposta di legge avanzata lo scorso anno che prevedeva l’equiparazione dei direttori delle carceri ai comandanti della polizia penitenziaria. Iniziativa che per fortuna non ha avuto seguito, ma che avrebbe rischiato di intaccare – se approvata – il ruolo di garante delle istanze di risocializzazione del direttore degli istituti di pena. Tali istanze contenitive diventano così sempre più frequenti, perdendo di vista la funzione rieducativa del penitenziario sancita dalla Costituzione e la necessità di offrire a chi è detenuto un reale percorso di reinserimento sociale che abbatta il rischio di recidiva.
Ancora una volta, è necessario pensare a un nuovo modello di pena, abbandonare la necessità del carcere visto come unica soluzione alla criminalità e intraprendere percorsi costruttivi di un nuovo sistema giudiziario, realmente rispettoso della dignità umana.