Seguire l’evolversi del dibattito italiano sull’istituto del parto anonimo risulta interessante non solo per l’importanza dei temi evidenziati, ma soprattutto per far luce su punti deboli del nostro ordinamento che si vorrebbero tenere nascosti. È evidente come la resistenza ad abbandonare la caratteristica irreversibilità dell’anonimato concesso alle madri già con il Regio Decreto del 9/7/1939, in piena epoca fascista, sia legato alle carenze nel proporre mezzi più costruttivi di aiuto alla maternità: è più semplice ed economico fornire alle donne uno strumento totalmente deresponsabilizzante come il parto anonimo, piuttosto che potenziare i mezzi di supporto alla madre per la sopravvivenza e la crescita del figlio.
Il sistema di welfare italiano in materia non è soddisfacente: basti pensare che l’aiuto alle madri in difficoltà è prevalentemente demandato a strutture benefiche nel silenzio delle istituzioni. In questa situazione, l’intervento del legislatore, fortemente voluto dal Comitato Nazionale per il Diritto alle Origini Biologiche fondato a Napoli nel 2009, potrebbe rivelarsi un’occasione non solo per correggere l’attuale legge condannata dalla Corte Europea di Strasburgo e giudicata incostituzionale, ma anche per rivedere l’intero sistema di tutela della vita e di disincentivo all’aborto nel nostro Paese.
L’Italia, assieme alla Francia e al Lussemburgo, è uno dei pochi Stati europei che mantiene l’istituto del parto anonimo, strumento volto a garantire alla mamma di non riconoscere il proprio nato e di identificarsi quale donna che non consente di essere nominata, come recita, dolorosamente, il primo atto civile di un cittadino in tale situazione: l’atto integrale di nascita. Al diritto all’anonimato della madre, tuttavia, si contrappone il diritto del figlio a conoscere le proprie origini.
In materia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata nel 2003 con la sentenza Odièvre c. Francia1, fornendo un’interpretazione molto chiara delle caratteristiche che la normativa sul parto anonimo dovrebbe avere per essere conforme all’art. 8 della Carta dei Diritti dell’Uomo. Il caso ha offerto spunti di riflessione interessanti al nostro legislatore: infatti, la legge francese – che ha passato il vaglio della CEDU – presenta forti similitudini con la normativa italiana, tanto da averci fatto sperare in una modifica ispirata al modello d’Oltralpe.
La Corte Costituzionale nostrana, adita sulla disciplina del parto anonimo nel 2005, dimostrò tuttavia di non aver recepito l’orientamento della Corte Europea: questo atteggiamento, unito all’inattività del legislatore, ha condotto nel 2012 alla condanna del Bel Paese nella sentenza Godelli c. Italia con l’accettazione del ricorso di una donna, Anita Godelli – cara amica del nostro Comitato –, abbandonata da madre avvalsasi del diritto all’anonimato che, in età adulta, aveva cercato di ricostruire le sue origini. Strasburgo giudicava ragionevole il sistema francese di bilanciamento tra il diritto dell’adottato alla conoscenza delle proprie origini e quello della madre all’anonimato del parto. A un anno di distanza dalla giurisprudenza di Strasburgo, la Consulta ha modificato la sua precedente posizione con una nuova sentenza additiva di principio.
Complessivamente, non sono mancate, negli ultimi dodici anni, proposte parlamentari atte a inserire dei correttivi al nostro ordinamento, ma fino a ora senza esito. Dal 2008 sono stati proposti all’esame del Parlamento progetti di legge in materia di accesso alle origini personali. In particolare, il riferimento è alle proposte di legge C-1899 del 12 novembre 2008 e C-3030 del 10 dicembre 2009 che prevedevano sostanzialmente le stesse modifiche presentate, poi, dai successivi ddl in materia: cioè, in sintesi, che al raggiungimento del 25esimo anno di età sussiste la possibilità di rivolgersi al Tribunale dei Minori, a cui spetta il compito di chiedere alla madre, con la massima riservatezza, il consenso al superamento del segreto. Le generalità del genitore vengono inoltre comunicate anche in caso di decesso della madre.
Purtroppo, nessuno dei disegni di legge, presentati in questi anni in modo trasversale e indipendente da qualsiasi appartenenza politica, trattandosi di un tema squisitamente bioetico, ha ottenuto la dovuta attenzione da parte del Parlamento. Il penultimo, pur superando la barriera della Camera si è fermato al Senato, attendendo, inerme, la fine della penultima legislatura. L’ultimo, S. 922 presentato il 7 novembre 2018 a Palazzo Madama, lì giace da due anni.
Tradizionalmente, l’Italia ha sempre guardato con sfavore al diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini: tale atteggiamento ha fatto in modo che anche la legge 149/2001 – che ha sancito l’obbligo per i genitori adottivi di informare il figlio riguardo le circostanze della sua venuta al mondo, e aperto la strada della conoscenza ai soli adottati riconosciuti alla nascita –, abbia sollevato malumori in alcune associazioni di genitori adottivi tra quelle più retrograde, per le quali il segreto sull’adozione era sacro, sia nei rapporti interni alla famiglia sia in quelli esterni.
In particolare, il cambiamento normativo, sebbene incompleto, è dovuto alle acquisizioni scientifiche secondo cui il diritto all’informazione è garanzia sostanziale dell’equilibrio psicologico della persona, nonché della sua salute fisica, permettendo l’anamnesi e, con essa, un’adeguata prevenzione. Purtroppo rimane assolutamente preclusa la conoscenza di tali informazioni all’adottato la cui madre abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (art. 28 comma 7, così come sostituito dall’art. 177, comma 2, d. lgs. 20.06.2003, n. 196). Questo crea una evidente disparità tra i cittadini riconosciuti alla nascita e poi adottati e quelli non riconosciuti.
L’unico “temperamento” della norma consiste nel disposto dell’art. 93 comma 2, d. lgs. 196/2003, secondo il quale il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale decorsi cento anni dalla formazione del documento. E tanto dovrebbe bastare, secondo il legislatore, a bilanciare i due diritti in campo. Dell’assurdità di tale soluzione ci rendiamo tutti conto tranne, pare, coloro che vengono votati per fare leggi buone e giuste.
Una chicca, per dire così, si è avuta nel novembre 2012, poco dopo la sentenza Godelli, quando è stato approvato dalla Camera un emendamento alla legge 40 del 2004, volto a rendere possibile l’anonimato della madre anche a seguito di parto dovuto a procreazione medicalmente assistita (pma). L’intento era quello di parificare la situazione di colei che ricorre alla pma rispetto a colei che concepisce senza tali mezzi. Certo, sembra difficile immaginare che una donna che ricorre alla fecondazione in vitro poi decida di abbandonare il figlio, eppure anche tale ipotesi è stata prospettata e fortemente sostenuta da parte della dottrina.
L’emendamento è caduto nel nulla e nessuna modifica è stata fatta alla legge 40, anche se sembra significativo sottolineare che tale proposta è stata avanzata: dimostra, infatti, come in Italia esistano forti spinte nel senso di ampliare la disciplina dell’anonimato del parto in controtendenza rispetto all’Europa.
Attualmente, dunque, la situazione legislativa non ha recepito la volontà della Corte Costituzionale perché continua a mettere in relazione un interesse diretto dell’adottato, il diritto all’identità, e un interesse solo indiretto e di difficile individuazione della donna. La Costituzione non garantisce, infatti, il diritto di abbandonare il proprio figlio.
L’oggetto della questione viene identificato nel conflitto fra due adulti, l’adottato e la madre, che vogliono la tutela di interessi contrapposti, il diritto all’informazione e il diritto alla segretezza, quindi la norma vigente considera i fatti in una dimensione statica e cristallizzata al momento del parto e non diacronica, nel senso di una proiezione futura del bilanciamento del diritto alla vita e alla salute del minore e dell’adulto, che porta un uomo a voler completare la propria identità, e che non viene meno con l’età, anzi, determina profonde sofferenze morali e psichiche.
Per tali fondati motivi la Corte nel 2013 richiedeva di introdurre nel sistema normativo la possibilità di verificare la persistenza della volontà della madre naturale di non essere nominata, abbattendo la barriera dell’irreversibilità del segreto, giudicata in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione. Alla genitrice si permette, ancora oggi, di esercitare il suo diritto di scelta dell’anonimato una tantum, per poi espropriarla di qualsiasi futura possibilità di opzione. Addirittura, la scelta all’anonimato da libero esercizio di un diritto si trasforma in un vincolo indissolubile per la stessa persona che si intendeva tutelare.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 1946 del 2017 ha ribadito tali principi in tema di parto anonimo, affermando che sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di un’eventuale revoca di tale dichiarazione. E la sentenza n.6963 del 2018 ha reso finalmente possibile estendere le ricerche anche alle sorelle e ai fratelli biologici. A questo punto, i Tribunali per i minorenni, con maggiore o minore convinzione, hanno aperto all’accettazione delle istanze per la conoscenza delle origini, con le inevitabili differenze di tempi, di prassi, della qualità e quantità di personale incaricato e anche rispetto alle delicate modalità dell’interpello che possono essere determinanti nella successiva decisione della donna.
L’adeguamento effettivo della normativa italiana agli standard europei non può che affidarsi al legislatore, ma esso rimane ancora, dopo troppi anni, tutto da approntare. Riuscirà l’Italia a uniformarsi effettivamente ai dettami di Strasburgo?
Contributo a cura di Emilia Rosati