Dopo sei mesi dall’approvazione della Legge 178 del 2020, si è data finalmente attuazione alle disposizioni riguardanti l’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case–famiglia protette e case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino. Si è prevista, infatti, la ripartizione tra le regioni e province autonome del fondo di 1.5 milioni di euro per l’anno 2021 stanziati a tal fine.
La ripartizione sarebbe dovuta avvenire sulla base di dati trasmessi al Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria concernenti l’attivazione di suddette misure extracarcerarie. Tuttavia, poiché al momento non risultano dati attendibili in merito e le uniche convenzioni stipulate hanno portato all’apertura di case-famiglia protette nei soli territori di Roma e Milano, per l’anno corrente i fondi sono stati distribuiti sulla base del numero di donne detenute per ciascun territorio, presupponendo quindi che a un maggiore tasso di presenza della popolazione detenuta femminile corrisponda una maggiore domanda di luoghi ove madri, con figli al seguito, possano essere collocate in regime di arresti domiciliari o detenzione domiciliare. Per gli anni 2022 e 2023 – per cui è stato stanziato lo stesso fondo – la ripartizione avverrà sulla base dell’effettivo impiego delle risorse che si è fatto e/o intende farsi, del numero dei minori ospitati da ciascuna regione e in misura proporzionale ai giorni di accoglienza. Al momento, alla Campania sono stati destinati euro 200mila 374.53 euro, per un numero medio di detenute pari a 321. La regione è al terzo posto per numero di recluse e segue la Lombardia e il Lazio (che ne contano mediamente 397 e 388).
Tali previsioni potrebbero rappresentare una vera e propria svolta nel modo di concepire la pena per chi è detenuto con i propri figli o è genitore con figli minori al di fuori dell’istituto, poiché quelle cui si tende sono assolutamente diverse dalle strutture detentive di pertinenza dell’Amministrazione penitenziaria (I.C.A.M.), essendo strutture di accoglienza extra-carceraria, assimilate ai luoghi pubblici di cura e assistenza. In particolare, per quanto riguarda le case-alloggio, non si rinviene alcuna definizione normativa, dunque nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento attuativo si presuppone che esse siano strutture rispondenti all’esigenza di agevolare il mantenimento delle relazioni familiari, ad esempio permettendo a detenuti con bambini ristretti negli istituti penitenziari o negli I.C.A.M, di fruire di spazi extra-carcerari per riunirsi con altri componenti della famiglia, magari in occasione di permessi premio. Le case-famiglia protette sono invece luoghi, alternativi all’abitazione o ad altro luogo di privata dimora o a luogo pubblico di cura e assistenza, dove può essere disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.
L’attuale ordinamento penitenziario prevede dal 2018 la possibilità per le madri di tenere con sé nell’espiazione della propria pena i bambini fino a 3 anni, disponendo degli appositi asilo nido e degli istituti a custodia attenuata che salvaguardino la crescita fisica e psichica del minore. In base agli ultimi dati diffusi dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sono 23 le donne detenute con 25 figli al seguito. Bambini condannati a scontare una pena pur non avendo compiuto alcun reato, le cui infanzia e formazione saranno per sempre segnate dall’aver trascorso anni fondamentali della crescita in un luogo inumano come il carcere. In questi casi, infatti, il differimento della pena è solo facoltativo e disposto a discrezione del giudice, mentre è obbligatorio per le sole madri di infanti di età inferiore a un anno, in base all’articolo 146 del Codice Penale.
Essere genitori mentre si sconta una pena detentiva è sempre difficile poiché il diritto all’affettività, nonostante sia ritenuto fondamentale dai dettami di legge al fine di preservare l’umanità della condanna, è uno dei più sacrificati. La famiglia del recluso sconta essa stessa una pena, non solo perché le possibilità di contatto con la persona cara sono pochissime, ma anche perché i modi attraverso cui si garantisce il diritto all’affettività sono spesso inumani, in particolare per i minori. E così molto spesso i bambini – quando sia stato rispettato il principio di territorialità della pena e questa venga scontata vicino alla propria famiglia – sono costretti a incontrare i loro genitori in luoghi poco accoglienti, fatiscenti e nei quali non viene garantita alcuna riservatezza.
Quelli prospettati potrebbero essere quindi davvero degli strumenti fondamentali per ridare nuova vita al modo di scontare la pena, senza mortificare diritti fondamentali ulteriori rispetto a quello alla libertà. Anche stavolta, però, bisognerà vedere quale sarà l’effettivo utilizzo delle risorse per cui è necessario uno slancio in avanti in termini di civiltà, abbandonando l’idea che la pena debba essere punizione e tenendo bene a mente che chi è recluso è innanzitutto un uomo.