Le leggi in Parlamento si fanno per regolamentare delle necessità di convivenza della società civile. Oggi parliamo della Legge 219 del 16 dicembre 2017: Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. In otto articoli sono spiegati ai cittadini italiani e a chi abita nel nostro Paese quali sono le regole che tutelano il nostro diritto alla salute, alla dignità, alla libertà di espressione della propria volontà.
Premetto che la base di ogni norma deve essere la nostra Costituzione. Non basta che esista la legge, deve essere conosciuta per poter usufruire dei suoi vantaggi. Cosa cambia con la Legge 219/2017 rispetto al passato? Ribadisce il principio espresso nell’art.32 secondo comma della Costituzione, per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
Ogni cittadino che ha bisogno del medico ha il diritto di essere informato da questi sulla sua salute. Ha diritto di conoscere a quali esami si debba sottoporre. Li può accettare, ma anche rifiutare. Ha diritto di conoscere i trattamenti utili per le cure. Può accettarli, ma può anche chiedere delle alternative, se ce ne sono. Il dottore deve comunque dare tutte le informazioni sui benefici e sui rischi dei trattamenti che propone. Il cittadino bisognoso di cure può anche dire di non voler sapere nulla e che al posto suo sia informata una persona di propria fiducia delegata anche per il consenso. Se la persona si deve ricoverare, ed essere sottoposta ai trattamenti medici, vi consente con la sua firma. È un documento che viene inserito nella cartella clinica. Chi non ha capacità di firmare, invece, può comunicarlo con una registrazione a voce o in video, anche questo allegato alla cartella clinica.
Per quello che riguarda le urgenze in pronto soccorso e un’emergenza, l’équipe sanitaria cerca di rispettare le volontà della persona, per quanto sia capace di esprimersi. Ogni persona può cambiare in qualsiasi momento le sue volontà espresse e rifiutare quello che prima aveva accettato. In questo caso il medico prospetta alla persona e ai familiari o alla persona di fiducia le conseguenze di questa scelta e può proporre delle alternative, se ce ne sono. Anche il rifiuto o qualsiasi alternativa viene annotato nella cartella clinica.
I componenti delle équipe sanitarie hanno il diritto-dovere a una formazione continua anche per quello che riguarda la relazione e la comunicazione con le persone bisognose di cure. I luoghi di cura devono diventare luoghi senza dolore, come già prospettato da Umberto Veronesi nel lontano anno 2001, dove nacque il Comitato Ospedale Senza Dolore.
Oggi mi fermo qui. Se ci sono domande sull’articolo, scrivete al giornale. Avrete le risposte. La prossima volta spiegherò cosa sono le DAT, come si fanno e dove si depositano.
A presto!